Informazioni Legali

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PREMESSO CHE

A. La società Eco Medical S.r.l., fornisce servizi di consulenza ed assistenza diversificati e personalizzati ad aziende commerciali, artigianali, studi professionali ed in particolare ad imprese industriali, per l’adeguamento delle singole realtà operative alla normativa italiana ed alle Direttive comunitarie recepite, in materia di sicurezza, salubrità ed igiene dei luoghi di lavoro.
B. I servizi che la Eco Medical S.r.l. promuove sono i seguenti:
1. MEDICINA DEL LAVORO.
C. I suddetti servizi vengono svolti dalla società Eco Medical S.r.l., tramite personale proprio e tramite consulenti esterni specialisti, propri fiduciari.
D. La società , che sottoscrive il presente contratto, dichiara tramite il Suo legale rappresentante,
Sig. , di agire per scopi, finalità ed interessi propri dell’attività imprenditoriale e che il presente contratto verrà utilizzato nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione di entrambe le parti, in tutti gli spazi a ciò preposti, sia alla presenza delle parti, con contestuale firma in originale delle stesse, sia previo invio della presente proposta, sottoscritta dal legale rappresentante della Eco Medical S.r.l. a mezzo fax e successivo invio pure a mezzo fax da parte della ditta destinataria di tale proposta, della copia sottoscritta per accettazione.
In questa seconda ipotesi, il contratto s’intenderà perfezionato soltanto il giorno in cui la parte promittente riceverà notizia della suddetta accettazione ed inizierà a produrre effetti solo da tale data. Farà fede la data della ricevuta del fax e le firme si intenderanno valide e vincolanti. Inoltre la sudetta proposta contrattuale potrà essere sottoscritta altresì dall’agente incaricato, in nome e per conto della Eco Medical S.r.l..
2. Il contratto avente ad oggetto il servizio di Medicina del Lavoro ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno se una delle parti non comunica all’altra, a mezzo lettera raccomandata che dovrà giungere alla Eco Medical S.r.l. tre mesi prima dalla scadenza, che non intende rinnovare il contratto per l’anno successivo.
3. La parte promissaria potrà recedere dal presente contratto solo entro sette giorni dalla stipula dello stesso, tramite comunicazione con raccomandata r.r., che dovrà giungere alla Eco Medical S.r.l. entro tale termine.
4. In qualunque altra ipotesi di recesso, la parte promissaria sarà tenuta a versare comunque alla Eco Medical S.r.l. un importo pari al 30% del corrispettivo per i lavori commissionati. Oltre che da comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata r.r., si ricaverà la volontà di recedere della parte promissaria, anche dal comportamento ostruzionistico volto ad impedire la fornitura del servizio; per i contratti aventi ad oggetto prestazioni di durata o periodiche, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, per le quali verrà versato l’intero corrispettivo pattuito.
5. La società Eco Medical S.r.l. si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal presente contratto dandone preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata r.r. all’altra.
6. Al presente contratto si applicano le norme sulla risoluzione per inadempimento previste dall’art. 1453 e ss. del c.c..
7. Tanto nel caso di recesso della parte promissaria che di risoluzione per inadempimento, la società Eco Medical S.r.l., avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti ed il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della parte promissaria.
8. Per le prestazioni ad esecuzione continua, la Eco Medical S.r.l., si riserva il diritto di richiedere un aumento dei relativi corrispettivi, da calcolarsi in misura degli indici di rivalutazione ISTAT.
9. Saranno a carico della parte promissaria tutte le spese vive sostenute dalla Eco Medical S.r.l. in nome e per conto della stessa, ovvero a causa della stessa, ivi comprese le spese per le commissioni bancarie di emissione di pagamenti.
10. Nel caso di trasformazione, cessione dell’azienda, o di fusione con altri, l’incarico alla società Eco Medical S.r.l. si intenderà comunque confermato da parte del nuovo soggetto che subentrerà a quello originario, assumendone tutti gli obblighi e i diritti.
11. Qualsiasi deroga o modifica alle condizioni del presente contratto proposta da parte promissaria al personale della Eco Medical S.r.l., o ai consulenti tecnici o agli agenti dalla stessa incaricati, sarà priva di qualsiasi effetto se non ratificata per iscritto dal legale rappresentante.
12. La parte promissaria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla società Eco Medical S.r.l. eventuali trasferimenti di sede ovvero mutamento dei dati fiscali, trasformazioni, cessioni e fusioni d’azienda, nonchè l’eventuale sostituzione del legale rappresentante.
13. L’omissione di detti adempimenti potrà dar luogo a risarcimento danni.
14. La Eco Medical S.r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi o impedimenti nell’esecuzione delle proprie prestazioni, dovuti a caso fortuito o forza maggiore. La stessa non risponderà di eventuali sanzioni penali o amministrative, nè a titolo di responsabilità civile verso terzi, per negligenze di parte promissaria o mancata osservanza delle prescrizioni indicate dalla Eco Medical S.r.l., nelle consulenze prestate.
15. Come previsto dall’art 18 comma 1 del D.Lgs 81/08 (obblighi del datore di lavoro), si raccomanda di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria richiedendo al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico e di comunicare tempestivamente per iscritto a Ecomedical srl la cessazione del rapporto di lavoro per eventuale consegna della cartella sanitaria di rischio.
16. Per ogni tipo di controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si rimanda alle previsioni normative vigenti.
Letto confermato e sottoscritto
per Eco Medical S.r.l. parte promittente.
Timbro e firma parte promissaria

Vengono specificamente approvate le clausole nn.: 2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16.

Per Eco Medical S.r.l. parte promittente Timbro e firma parte promissaria